IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

DOTT.SSA GIULIA MONACO
Email: funzionario.direttivo@grottedicastellana.it

“Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing”

LINK per l’accesso al portale delle segnalazioni: https://grottedicastellana.whistleblowing.it

 

Cosa è il whistleblowing?

L’istituto del whistleblowing è uno strumento a disposizione del settore pubblico e privato che si prefigge di regolamentare e facilitare la segnalazione di illeciti di cui il soggetto segnalante, il cosiddetto “whistleblower”, sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, anche mediante la previsione di significative forme di tutela nei confronti dello stesso segnalante e degli altri soggetti coinvolti.

In Italia, il whistleblowing è oggi regolato dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e dalle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Perchè effettuare una segnalazione?

Segnalare è importante per tutelare l’interesse pubblico e l’integrità della Pubblica Amministrazione.

La società Grotte di Castellana Srl (d’ora in avanti “Società”) intende valorizzare l’etica e l’integrità dell’organizzazione, rafforzando i principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, nonché il principio di libera concorrenza.

Chi può fare le segnalazioni di illecito?

Le segnalazioni di illeciti possono essere effettuate dal personale dipendente o, comunque, da chi svolge, ha svolto o dovrà svolgere un’attività lavorativa o professionale in favore della Società. Si tratta, in particolare, di:

  1. dipendenti della Società e dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, di enti pubblici economici, di società in controllo pubblico, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio che prestano servizio presso la Società in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
  2. lavoratori autonomi, compresi i lavoratori con contratto d’opera, lavoratori esercenti professioni intellettuali con obbligo di iscrizione in appositi albi o elenchi, prestatori d’opera intellettuale, lavoratori con rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 del c.p.c., lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
  3. lavoratori o collaboratori di soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
  4. liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
  5. volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
  6. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società;
  7. Le segnalazioni possono essere effettuate anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, durante il periodo di prova e quando il rapporto giuridico si è concluso (ad es. lavoratori in quiescenza) se le informazioni sono state apprese nel corso del rapporto lavorativo stesso.

In quale contesto è possibile effettuare le segnalazioni?

La Società disciplina e gestisce solo le segnalazioni di condotte illecite di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo. Le comunicazioni di misure ritorsive adottate dalla Società nei confronti del segnalante, in ragione della segnalazione, sono di esclusiva competenza dell’ANAC. Le segnalazioni anonime sono trattate soltanto se adeguatamente circostanziate, ma sono in ogni caso escluse dal campo d’applicazione dell’istituto del whistleblowing. Fornire la propria identità è essenziale per verificare se la segnalazione è effettuata dai dipendenti pubblici o equiparati o, comunque, dai soggetti legittimati.

Cosa si intende per condotta illecita?

Ai fini della segnalazione whistleblowing, si considerano comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili e penali e in violazioni di determinati settori del diritto europeo. Sono segnalabili anche le condotte volte ad occultare le violazioni.

Si possono segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione od organizzazione dell’attività, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o le cd. voci di corridoio, le contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ai rapporti personali della persona segnalante nell’ambito lavorativo (si pensi, ad esempio, alle vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore).

Quali requisiti deve avere una segnalazione?

Le condotte illecite segnalate devono essere riconducibili alle violazioni espressamente previste dal legislatore e la segnalazione deve rispondere alla salvaguardia dell’integrità della Società; la valutazione della sussistenza di tale interesse spetta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Al momento della segnalazione o della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.

La segnalazione di illeciti deve contenere i seguenti elementi:

  • generalità del segnalante, con l’indicazione dei dati di contatto;
  • una esaustiva descrizione dell’episodio e dei fatti oggetto di segnalazione;
  • circostanze di tempo e di luogo ove si sono svolti i fatti;
  • generalità del segnalato o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
  • se conosciuti, l’indicazione dei nominativi di eventuali testimoni;
  • ogni altra informazione e documenti che possano fornire un utile riscontro circa la reale sussistenza di quanto segnalato.

È utile allegare documenti o file multimediali che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni prive delle generalità della persona segnalante sono anonime e verranno trattate come segnalazioni ordinarie, solo se adeguatamente circostanziate. Alla persona segnalante, successivamente identificata e che ha subito ritorsioni in ragione della segnalazione, si applicano le tutele previste per il whistleblower.

Quali tutele sono garantite al segnalante?

Protezione dei dati personali

  • L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
  • La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
  • La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Protezione dalle ritorsioni

Si intende per ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Competenza ad accertare la ritorsione

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete esclusivamente ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.

Prova della ritorsione

  • ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.
  • Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l’onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.
  • Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l’assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.

Protezione da ritorsioni estesa ad altri soggetti

La protezione si applica anche:

  • al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Limitazioni di Responsabilità

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Misure di Sostegno

Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede che l’ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore e istituisca l’elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Quali sono i canali di segnalazione previsti dalla vigente normativa?

Il nuovo decreto Whistleblowing consente i seguenti canali di segnalazione:

  • canale interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
  • canale esterno (ANAC);
  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Come si possono effettuare le segnalazioni tramite il canale interno?

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite la piattaforma web dedicata al whistleblower oppure tramite incontri diretti con il RPCT della Società.

Piattaforma informatica

La Società ha affidato all’esterno la gestione della piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni di illeciti, in modalità cloud, attraverso la quale il segnalante ha la possibilità di inviare la segnalazione accedendo anche in forma anonima. Solo in caso di identificazione del segnalante, quest’ultimo potrà beneficiare delle tutele previste dalla vigente normativa.

La riservatezza è garantita attraverso idoneo sistema di crittografia.

La piattaforma garantisce che l’identità del segnalante non sia rivelata neanche al destinatario della segnalazione, il quale, nel corso della istruttoria, potrà accedere al dato relativo alla identità del segnalante solo qualora ciò si renda strettamente necessario ai fini della analisi di contenuti della segnalazione e solo informando preventivamente il segnalante. La riservatezza dell’identità del segnalante è garantita anche nell’ambito dell’eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato. L’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Incontro diretto:

È possibile richiedere un incontro diretto con il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT), che sarà fissato entro un termine ragionevole, contattando il numero di telefono 0804998221.

Su richiesta, l’incontro può avvenire in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali della Società, al fine di garantire la massima riservatezza. La segnalazione effettuata nel corso dell’incontro è documentata, a cura del RPCT, mediante verbalizzazione della denuncia. Il verbale dell’incontro è sottoscritto dalla persona segnalante, la quale è tenuta a fornire le proprie generalità come previsto dalla normativa vigente.

Come viene gestita la segnalazione interna?

Una volta inviata la segnalazione tramite la piattaforma web dedicata, il RPCT provvede a:

  • dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data del suo ricevimento;
  • mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
  • dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  • svolgere l’istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
  • dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
  • comunicare alla persona segnalante l’esito finale della segnalazione.

In caso di segnalazioni tramite incontro diretto, le informazioni acquisite e verbalizzate con sottoscrizione del segnalante, saranno caricate nella piattaforma web whistleblower e ove richiesto, sarà consegnato il codice univoco al segnalante che potrà successivamente monitorare l’esito collegandosi alla piattaforma web.

Al termine dell’attività istruttoria, il RPCT:

  • archivia la segnalazione, in caso di sua manifesta infondatezza, informando il segnalante;
  • adotta adeguate misure correttive e di prevenzione, qualora ravvisi elementi a supporto della fondatezza della segnalazione.

Le segnalazioni anonime, non adeguatamente circostanziate e documentate, saranno archiviate.

Le segnalazioni che sono estranee alla tutela del whistleblower, presentate attraverso il canale dedicato al whistleblowing, non sono oggetto della presente procedura.

Quando è possibile utilizzare il canale esterno presso ANAC?

Occorre ricordare che l’ordinamento promuove l’inoltro delle segnalazioni nell’ambito delle organizzazioni lavorative attraverso il ricorso ai canali interni appositamente istituiti; solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, è possibile ricorrere al “canale esterno” attivato presso l’A.N.AC all’indirizzo https://whistleblowing.anticorruzione.it.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Quando è possibile effettuare una Divulgazione Pubblica?

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dott.ssa Giulia Monaco